Impianti di illuminazione e climatizzazione inclusi nelle spese finanziabili.
Con il Piano di Transizione 5.0, gli hotel e le strutture ricettive possono accedere agli incentivi previsti per finanziare l'installazione o il miglioramento degli impianti di illuminazione e climatizzazione, a condizione che questi rispondano a specifici requisiti tecnologici.
Questa misura, che punta a sostenere la digitalizzazione e l'efficienza energetica nelle imprese italiane, ha esteso l'ammissibilità anche a questa tipologia di impianti fino ad ora esclusi dai precedenti finanziamenti. Il Piano Transizione 4.0, infatti, definiva questi sistemi "impianti di servizio", e quini non direttamente legati al funzionamento delle macchine di produzione. Oggi, però, si riconosce che in contesti come hotel e strutture ricettive, la climatizzazione e l'illuminazione sono fondamentali per offrire un soggiorno confortevole agli ospiti e per migliorare l'efficienza energetica della struttura stessa.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha recentemente aggiornato le FAQ per chiarire questa novità introdotta nel Piano Transizione 5.0, fornendo i dettagli sui criteri di ammissibilità. Vediamo, di seguito, quali sono i requisiti necessari affinché gli impianti di illuminazione e climatizzazione possano rientrare nelle spese finanziabili.
Requisiti tecnologici per l'accesso agli incentivi Transizione 5.0
Per essere ammissibili, gli impianti di illuminazione e climatizzazione devono integrare soluzioni tecnologie avanzate in grado di ridurre le emissioni e garantire un controllo ottimizzato dei consumi energetici. Ci riferiamo ad esempio a sensori intelligenti, software di gestione energetica, sistemi di monitoraggio, ed altre soluzioni di domotica per hotel e strutture ricettive che rispondono alle finalità indicate dalla misura. In questo modo, gli impianti possono rientrare nelle voci ammissibili indicate nell'allegato A, Legge 232/2016 e soddisfare gli obiettivi di sostenibilità previsti dal Piano Transizione 5.0.
Invece, sono da ritenersi esclusi i sistemi per la produzione energetica e le altre tipologie di "impianti di servizio", come ad esempio le centrali termiche. Tuttavia, i sistemi di elettrificazione del calore alimentati da fonti rinnovabili sono considerati conformi ai requisiti previsti dal Decreto Attuativo della Transizione 5.0, poiché si tratta di investimenti finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, e per questo rientrano nei criteri di ammissibilità.